Sentenza della Corte di Appello di Roma e Pas: perchè è una buona notizia per le donne

Da qualche giorno c’è una certa agitazione sulle pagine di alcune associazioni mascoliniste sulla sentenza della Corte di Appello di Roma che ha annullato il decreto di allontanamento coatto di un bambino dalla madre definita “alienante” dalla Ctu del Tribunale dei Minorenni di Roma . Subito dopo la notizia della sentenza alcuni mascolinisti hanno rosicato, prima sono ricorsi al Maalox poi improvvisamente hanno brindano con la gastrite. Oggi accusano le associazioni che si battono per i diritti delle donne e dei bambini, i Centri antivolenza ecc. e naturalmente quelle cattivacce delle femministe, di mentire quando parlano di “vittoria” per questa sentenza.

Ebbene, spieghiamo perchè riteniamo buona questa sentenza scritta da un collegio di magistrate (un unico magistrato) e presieduto dalla giudice Franca Mangano, che ha messo al primo posto il benessere di un bambino, accogliendo il ricorso della madre, accusata di Pas, contro l’allontanamento coatto del figlio e riconoscendo fondate le sue preoccupazioni. Non credo sia un caso che la decisione della Corte d’Appello di Roma sia stata preceduta dalla sentenza 13274 della Cassazione, depositata il 18 maggio 2019 che aveva accolto il ricorso di una madre contro l’allontanamento del figlio, affidato in via eslcusiva al padre, dopo aver trascorso ben sei mesi in Casa Famiglia. La Cassazione ha stabilito per la seconda volta che la diagnosi di alienazione parentale non avendo basi scientifiche certe, non basta per allontanare il figlio dal genitore: il giudice dovrà tener conto non solo della ctu che l’ha accertata, bensì di ulteriori e approfondite indagini.

La Cassazione aveva anche rilevato che, “qualora le risultanze della ctu si allontanino dalla scienza medica ufficiale, come nel caso in oggetto, in cui è stata formulata la diagnosi della PAS, non essendovi certezze scientifiche al riguardo, il Giudice del merito, avrebbe dovuto comunque verificarne il fondamento” e anche che ” i giudici dell’appello non avevano indicato per quale motivo l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa – famiglia, sarebbe stato l’unico strumento utile ad evitare al minore un maggiore pregiudizio ed a garantire al medesimo assistenza e stabilità affettiva, assicurando l’applicazione del principio della bigenitorialità. “

Le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Roma attaccano alle fondamenta la applicazione della alienazione parentale nei tribuali perchè? Mettono in discussione le modalità e gli interventi violenti con i quali si pretende di risolvere il problema del rifiuto paterno dei bambini: ablazione del bambino dalla madre, allontanamento coatto, resettaggio del minore, collocazione in Casa Famiglia ed affidamento superesclusivo al padre. Tutti interventi che erano stati teorizzati da Richard Garder, noto sostenitore di teorie filopedofile nonchè difensore di padri accusati di violenza sessuale sui figli e violenza domestica. Il costrutto della alienazione parentale e la teorizzazione delle “cure per i bambini alienati” viene rifiutato come iniquo e nocivo se si considera il bambino un soggetto e non un oggetto da prelevare coattivamente senza alcun rispetto della sua affettività, del suo universo relazionale e delle sue abitudini. Tutta la costruzione della alienazione parentale e i suoi criteri di diagnosi mai avvallati dalla comunità scientifica, sono finalizzati ad arrivare alla soluzione finale, sempre la stessa: decreti di allontanamento coatto dei figli dalle madri e collocazione in Case famiglia con la conseguente cancellazione totale delle madri dalla vita dei figli. Alla faccia della cosiddetta bigenitorialità usata ipocritamente per mascherare un neopatriarcato e il primato della figura genitoriale paterna su quella materna. Del padre non si può fare a meno, nemmeno se violento, delle madri si.

A causa del costrutto della alienazione parentale non si approfondiscono le cause del rifiuto paterno da parte dei figli, non si valuta quali siano le responsabilità del genitore rifiutato verificando se abbia avuto condotte vessatorie, minacciose, vendicative o anaffettive o faccia stalking giudiziario. Ed è ancora più grave quando tutto questo avviene nei casi di violenza familiare, sistematicamente ignorata dalle Ctu pasiste che abbracciano il dogma che i figli devono comunque amare il padre, qualunque padre esso sia. Al contrario, le Ctu pasiste non rispettano il ruolo tutelante della madre che denigrano e demonizzano, disprezzano la relazione affettiva tra madre e figlio, censurano la paura delle madri anche in presenza di comportamenti violenti, lesivi o inadeguati dei padri. Infine puniscono le donne con la cancellazione dalla vita dei figli. Così la alienazione è diventata l’arma nelle mani di uomini violenti e vendicativi ed una strada per ripristinare il primato della paternità in qualunque situazione di conflitto o di violenza, aprendo la porta alla restaurazione patriarcale. Quali sono le responsabilità di buona parte della psicologia giuridica e dell’ordine degli psicologi?

Ma vieniamo ai punti più significativi di questa sentenza della Corte d’Appello di Roma che segue la sentenza della Corte D’Appello di Brescia (ad ottobre ha annullato l’allontanamento di una bambina dalla madre accusata di Pas) e che è al contrario una grande vittoria perchè ripristina un principio di umanità, rispetto di madri e padri e bambini in difficoltà, e stigmatizza interventi nocivi che traumatizzano i bambini.

L’annullamento del decreto di allontanamento si regge su queste motivazioni:

La bigenitorialità non è un valore astratto e normativo e non può essere superiore all’interesse del minore”.

Difetta innanzitutto nel decreto e non c’è traccia nella Ctu di una valutazione comparativa degli effetti dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso” , il provvedimento impugnato “è una formula precostituita, che non tiene conto delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice nel caso specifico, accogliendo soluzioni apparentemenete definitive ma di fatto inapplicabili e fonti di eccessiva sofferenza per il minore. Ciò in quanto la bigenitorialità non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto nell’interesse del minore che deve essere adeguato ai tempi e la benessere del minore stesso.

Per realizzare l’interesse del minore “non si può imporre il suo allontanamento dalla sua casa, dai suoi affetti ed un collocamento coattivo a casa del padre incolpevolmente per l’incapacità dei genitori , incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal proprio ambiente e dai propri affetti e di una posizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e paura e comunque estranea. In questa sofferenza non può essere ricostruita la relazione di fiducia e affetto col padre (dall’esclusione dalla quale pure certamente riceve un danno)”.

Non è stata fatta nemmeno una adeguata valutazione dei rischi rispetto allo stress e alla sua ricaduta sulle condizioni di salute del bambino. “La scarsa attenzione mostrata dal padre verso la malattia (del figlio) anche nella fase critica è una delle cause di preccupazione della madre e su tale aspettola stessa non ha strumentalmente dibattuto nel procedimento. Nel provvedimento reclamato, è carente la valutazione delle possibili gravi ricadute sanitarie dell’innegabile stress dell’allontanamento del bambino sulla sua salute. Ne consegue che il proveddimento è viziato anche dal mancato bilanciamento tra il rischio psicopatologico e quello derivante dalla patologia fisica”.

Difetto di gradualità dell’avvicinamento del padre al figlio e la soggettiva convinzione della madre della fondatezza del contenuto delle sue denunce. Appare velleitaro ritenere che sia possibile ricostruire un legame parentale, recidendo l’altro“.

“La seconda ragione sulla base della quale questa Corte reputa di non confermare il provvedimento di allontanamento e di collocamento del minore presso il padre è strettamente conseguenziale alla prima, e attiene al rilevato difetto di gradualità della misura disposta. Come già rilevatp, per costruire una relazione padre-figlio basata sulla fiducia e sull’affetto non vi sono scorciatoie normative e l’avvicinamento deve essere graduale. Appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame parentale, recidendo l’altro. Non vi sono scorciatoie, nè automatismi, dunque l’approccio “rigido” fin qui adottato ha già dato plurime prove negative; sicchè, piuttosto che reiterare una escalation provvedimentale occorre tentare altre strade. Un intervento di sostegno anche individuale sarebbe certamente utile se accolto con la consapevolezza che si tratta di aiuto e non di una censra o tantomeno di una saznzione e non è difficile comprendere come le ragioni della evidente resistenza della madre a faciltare l’accesso effettivo del padre alla vita del figlio sia il fatto che ella sulla base delle esperienze fortemente negative vissute nel rapporto di coppia e nella gestione successiva del minore e di quanto ritiene sia accaduto durante l’affidamento del figlio al padre, considera quest’ultimo realmente dannoso o quantomeno pericoloso per il minore

Mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità del decreto di allontanamento che ne condiziona l’efficacia

Questa parte riguarda condizioni oggettive rispetto alla collocazione del minore presso l’abitazione del padre che non rendeva possibile quel monitoraggio h24 di un educatore (non avrebbe avuto posto nemmeno per dormire) . Le evidenti criticità di tale condizione non sono state tenute in conto neanche nel provvedimento dell’11 ottobre, ….poichè il padre è spesso fuori casa e in cantiere per lavoro e il bambino dovrebbe trascorrere molto tempo con la nonna e la badante che la assiste. Ma la nonna paterna non è mai stata ascoltata e non risulta che abbia mai avuto un rapporto affettivo con il nipote, fatto che la signora stigmatizza con l’affermazione che la nonna non ha mai neppure paretcipato ad alcuna recita scolastica del bambino”

Ecco perchè questa sentenza è una vittoria: tutela i bambini e rispetta le Convenzioni internazionali che ne garantiscono i diritti. E ci piace.

@nadiesdaa

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