Assoluzione per stupro di gruppo: cosa dice e dove ci porta la sentenza in quelle 4 paginette ambigue e moraliste

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Pubblicato oggi anche in Politica Femminile Italia

Stiamo parlando di quello che è ormai noto come lo stupro di Fortezza da Basso. Lisa Parrini, la legale della ragazza, ha definito stupefacente la sentenza che assolve i sei uomini condannati in primo grado per stupro. ‘Un processo fatto da indagini articolate,  diciannove ore di deposizione della vittima, testimonianze dirette  e di persone informate dei fatti hanno prodotto una sentenza di quattro paginette che assolve gli imputati perché, a quanto pare, la vittima viene giudicata una ragazza troppo disinibita per essere creduta: una che conduceva una vita non lineare. Questa sentenza della corte di appello di Firenze porta direttamente alla conclusione logica che una ragazza facile possa essere stuprata impunemente da chiunque’.  E ci ricorda quella dei jeans che indignò le donne in Italia e nel mondo e portò negli Stati Uniti, all’iniziativa del Denim day. E’ triste verificarlo ma nel nostro Paese siamo tornati indietro ai tempi di  Processo per stupro e quella scritta dai tre giudici fiorentini (di cui due sono donne), è soprattutto una condanna morale inflitta alle abitudini sessuali della vittima, che con ambiguità e contraddizioni crea un precedente pericolosissimo per tutte le vittime di stupro che chiedano giustizia.

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La vicenda risale nel 2008, la mia assistita  aveva un rapporto di amicizia e  collaborazione con uno di loro che l’aveva invitata ad andare a bere. Era stata vista mal ferma sulle gambe e visibilmente sostenuta dal gruppo in uscita dalla Fortezza che si è allontanato. Ha dato una descrizione dettagliata dei fatti ma secondo la Corte  era una donna libera, pronta e adusa a pratiche sessuali disinibite e questo avrebbe giustificato gli imputati ad avere ritenuto sussistente il consenso ad un rapporto sessuale di gruppo con sei uomini ed una donna”  Questo  passaggio mina la libertà e la dignità delle donne perché rende lecito dedurre la loro disponibilità sulla base di comportamenti sessuali.

La vittima aveva avuto due rapporti occasionali, una convivenza e una relazione omosessuale, troppo disinibita, secondo le convinzioni dei giudici, e quindi quei 6 uomini hanno potuto interpretarne il consenso!  Una sentenza che gronda morale sessista e patriarcale e che manda un messaggio alle donne: non potete vivere liberamente la vostra sessualità perché non godete di una piena soggettività; se vi sottraete alle regole della morale sessuale  allora non avete più diritto al consenso ma questo verrà gestito da altri. In soldoni: o siete un possesso di un singolo patriarca, della famiglia o di dio oppure rassegnatevi… siete di tutti.

Ma le aberrazioni non si chiudono qua. La sentenza cita la Cassazione là dove ha specificato che avere rapporti sessuali con una persona ubriaca, in condizioni di minorata capacità fisica e psichica, equivale a costringerla. Ma poi compie un vero e proprio gioco di prestigio: siccome nel processo di appello è stato escluso che gli imputati avessero indotto  la vittima a bere con lo scopo di commettere violenza allora, oplà: lo stato di ebbrezza svanisce e la ragazza diviene “probabilmente ubriaca ma presente a sé stessa“. La legale ha stigmatizzato anche l’equiparazione della testimonianza degli imputati a quella della vittima. Nel nostro ordinamento i testimoni giurano, e in caso di dichiarazioni false subiscono conseguenze penali mentre gli imputati no e possono mentire o tacere per difendersi; eppure i giudici si sono avvalsi delle dichiarazioni degli imputati per demolire quelle della vittima.

La ragazza, infine, secondo la sentenza si sarebbe sottoposta a quelle diciannove ore di interrogatorio e sarebbe stata sette anni in attesa della fine dell’iter processuale per una sorta di autoterapia autolesionista: doveva ‘autostigmatizzarsi’ per prendere le distanze da una serata “squallida”. Insomma per i giudici la vittima non era ubriaca, anzi  lo era ma era “presente a sé stessa”,  “era disinibita e libera”  anzi no, era moralista e si è pentita. Non fa una piega, no?

E i giudici  stessi, condannano lo stupro, anzi no, lo ammettono, anzi lo negano, se la donna è scostumata; e insomma, tanto per cambiare, provoca.

Anche D.i.Re Donne in Rete – l’associazione nazionale dei centri antiviolenza ha commentato la sentenza insieme all’associazione Artemisia di Firenze: “Secondo la Corte ciò che è avvenuto alla Fortezza è stato semplicemente sesso di gruppo in stato di ebbrezza. Non viene considerata nemmeno la minorata capacità, come recita la sentenza: insomma nessuna condizione di menomazione poteva individuarsi rispetto agli autori del fatto, tutti certamente alticci ed euforici come lei, in quanto compagni di bevuta e di balli allusivi. Questa sentenza offende l’intelligenza degli uomini e delle donne del nostro paese e ribadisce una arretratezza culturale basata su stereotipi sessisti che sembrano sopravvivere a leggi e convenzioni di cui l’Italia va fiera a parole, ma che poi nei fatti restano astratti principi. Per essere considerate vittime di un reato di violenza ancora oggi le donne devono corrispondere a un modello tradizionale, fuori dal quale la loro credibilità viene offensivamente messa in discussione”. Intanto sul web e sui social network continuano le contestazioni alla sentenza del tribunale e l’associazione Unite in Rete sta organizzando una manifestazione che si dovrebbe svolgere il 28 luglio a Firenze.

 

6 pensieri riguardo “Assoluzione per stupro di gruppo: cosa dice e dove ci porta la sentenza in quelle 4 paginette ambigue e moraliste

  1. se due o più ubriachi decidono di fare sesso non è stupro ma c’è differenza tra una persona alticcia un po’ brilla, non del tutto sobria, ma in grado di acconsentire al sesso e una persona semisvenuta perchè troppo ubriaca e quei ragazzi se ne erano certo accorti. Triste l’allusione alle “libertà sessuali” che per me sono cose sacrosante. Nei processi per stupro le allusioni alla vita sessuale e allo stile di vita della vittima dovrebbero essere proibite

  2. La sentenza NON dice che la ragazza era ubriaca, dice che era “non sobria” ma “tuttavia presente a se stessa”, viene ribadito un milione di volte che la ragazza NON ERA UBRIACA, il tasso alcolico di 0,8 è al di sotto dell’ubriachezza e al di sopra della sobrietà, abbastanza per disinibirsi ma non abbastanza per non avere coscienza delle proprie azioni, con un tasso di 0,5 si è considerati in grado di guidare perfettamente una macchina! Tradotto: la ragazza era un po’ alticcia, tutto qui. Smettetela di parafrasare la sentenza per tirare acqua al vostro mulino.

  3. I ragazzi sono stati considerati innocenti perché 1) Uno di loro non era presente (e lei lo ha denunciato con dovizia di particolari) per quanto riguarda gli altri 6: 2) la ragazza ha ampiamente mentito, è inattendibile 3) non c’è uno straccio di prova che confermi la sua versione, anzi, il contrario, viene smentita dai dottori che l’hanno esaminata e anche da una psicologa del centro antiviolenza! 4) non era ubriaca, era in grado di intendere e di volere 5) appena ha negato il consenso nessuno l’ha sfiorata o tentato di dissuaderla, è stata riaccompagnata in auto alla sua bici

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