Il consenso al centro della sentenza di condanna di Manolo Portanova: la Corte d’appello di Firenze smonta stereotipi e pregiudizi sulla violenza sessuale

Toghe di magistrati appese in un ufficio del Tribunale di Roma in una immagine di archivio. ANSA / ALESSANDRO BIANCHI

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione inflitta in primo grado al calciatore della Reggiana Manolo Portanova e a un altro imputato per violenza sessuale di gruppo.

In diverse occasioni, dopo la condanna di primo grado, i difensori del calciatore avevano dichiarato ai media, che i giudici non avessero preso in considerazione le prove a discarico del loro assistito. Ma la Corte d’appello è stata netta: «La tesi difensiva dei due imputati, in quanto apodittica e smentita da tutte le emergenze processuali, non è idonea a generare un ragionevole dubbio sulla ricostruzione dei fatti accolta».

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai pluridecennale della Corte di Cassazione, secondo cui il fulcro del reato di violenza sessuale è l’assenza del consenso della persona offesa.

Sono trascorsi sei anni dalla condanna inflitta all’Italia dalla Corte Edu per le motivazioni della sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze, nel 2015,  aveva assolto sei uomini dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. Si tratta della sentenza  per i fatti avvenuti alla Fortezza da Basso e del risarcimento alla vittima per violazione dell’articolo 8 della Convenzione dei diritti umani. Lo Stato italiano aveva rivittimizzato una donna giudicandola per  le sue scelte sessuali e persino per  l’ abbigliamento indossato la sera in cui avvennero i fatti.

Le motivazioni della sentenza di condanna nei confronti di Manolo  Portanova si colloca a una distanza siderale da quell’impostazione e assumono un significato particolare, perché possono essere lette come un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti delle vittime di violenza sessuale.

In più passaggi, la giudice relatrice Rosa Valotta, respingendo le argomentazioni sostenute dagli imputati nei loro appelli, decostruisce stereotipi e pregiudizi sulla violenza sessuale e ritiene «pienamente integrato il reato di violenza sessuale di gruppo».

Il primo punto riguarda la responsabilità che troppo spesso viene implicitamente attribuita alla vittima di dover reagire o opporsi durante la violenza. La sentenza ribadisce che se una persona rimane immobile, non riesce a reagire o appare passiva, questo non significa che abbia acconsentito.

Richiamando gli studi sulle reazioni traumatiche che possono svilupparsi durante un’aggressione, la sentenza prende in considerazione il cosiddetto freezing, il blocco che può impedire alla vittima di reagire. Un fenomeno che dimostra quanto possa essere inadeguata una lettura della violenza fondata esclusivamente sulla capacità della persona offesa di opporsi fisicamente.

«La più recente giurisprudenza di legittimità dimostra di tener conto di tale fenomeno e riconosce espressamente che la persona offesa può reagire alla violenza proprio restando ferma, inerme, in uno stato di shock, di paura, di apparente acquiescenza, e che tali condotte di freezing non equivalgono mai a un consenso», si legge nella sentenza.

In altre parole, una persona può non riuscire a opporsi e, nello stesso tempo, non voler affatto ciò che le sta accadendo.

C’è poi un altro passaggio importante, che riguarda il tentativo di spostare il processo sui comportamenti della vittima. Anche in questo caso la sentenza prende una posizione netta.

Il riferimento al gesto di alzare la gonna per mostrare un tatuaggio assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo: «Non assumono pertanto alcuna valenza negativa ai fini della credibilità della persona offesa i tentativi difensivi di screditarla attraverso il richiamo a taluni comportamenti tenuti prima o durante la serata. Il consenso deve essere valutato in relazione alla concreta dinamica degli atti sessuali contestati, al momento e alle modalità della loro consumazione, e non può essere desunto, né presunto, sulla base degli atteggiamenti antecedenti, di stili relazionali o di comportamenti privi di immediata e specifica riferibilità agli atti di causa».

È uno dei passaggi centrali della pronuncia. Il consenso non dovrebbe essere ricercato nel comportamento generale della persona, nel suo modo di vestirsi, nelle sue abitudini o nelle sue scelte precedenti. Deve essere valutato in relazione alla concreta situazione nella quale l’atto sessuale viene compiuto.

Anche la riformulazione, da parte della vittima, del racconto di quanto accaduto non può essere automaticamente interpretata come un’incongruenza o come una contraddizione. Può essere, al contrario, il segno di un percorso di consapevolezza attraverso il quale una persona traumatizzata cerca di comprendere e dare un nome a un’esperienza profondamente devastante.

Scrive la giudice relatrice: «L’evoluzione terminologica non segnala una mutazione opportunistica della versione, bensì l’affinamento cognitivo ed emotivo dell’esperienza subita».

Chi lavora con le vittime di violenza sa che una parte del percorso di elaborazione del trauma consiste proprio nel trovare, nel tempo, le parole per raccontare ciò che è accaduto.

Il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi che per lungo tempo hanno trovato spazio anche nelle aule di tribunale non rappresenta soltanto un’evoluzione del linguaggio giuridico. È una trasformazione dello sguardo.

Significa smettere di osservare una donna attraverso la lente della sua presunta disponibilità sessuale, salvo prova contraria,  e riconoscerla, prima di tutto, come soggetto autonomo, titolare del diritto di decidere sul proprio corpo e sulla propria sessualità in ogni momento, in qualsiasi contesto.

La questione centrale, allora, non dovrebbe essere se la vittima abbia fatto abbastanza per evitare o contrastare la violenza ma se  abbia liberamente scelto ciò che le stava accadendo a prescindere da quanto sia stato forte il suo rifiuto.  Il punto è se ci sia mai stato, davvero, un consenso libero. La sentenza ci mette di fronte alla vergognosa bocciatura della modifica della legge sulla violenza sessuale, avvenuta lo scorso mese di novembre e alle modifiche proposte da Bongiorno che rischierebbero di portare indietro di 30 anni la giurisprudenza. Claudia Bini, l’avvocata che si è costituita parte civile per il centro antiviolenza Donna chiama donna di Siena ha evidenziato come   ‘ “La Corte di Appello di Firenze, seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, legge l’articolo 609 bis del Codice Penale, alla luce della Convenzione di Istanbul e mette il consenso al centro dell’attenzione: è il consenso che distingue il rapporto sessuale dalla violenza. In quest’ottica la violenza sessuale appare chiaramente come una tipologia di violenza, e non come un caso particolare di rapporto sessuale. Lo stupro ha a che fare con il potere, non con il sesso che  consiste in un incontro libero e paritario’.

Ed è proprio lì, nella libertà di scegliere  che si traccia il confine tra la sessualità e la violenza

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